Art. 6.
(Interventi a favore delle attività
produttive).

      1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti.
      2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5.
      3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 5.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
      4. Le regioni stabiliscono, di intesa con i comuni interessati dagli eventi sismici, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano finanziario degli interventi, nonché le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende.
      5. Le regioni, di intesa con i comuni, possono prevedere, tra gli interventi per il sostegno dell'economia dell'area interessata dalla crisi sismica, appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.
      6. Allo scopo di favorire la continuità produttiva delle attività commerciali, artigianali,

 

Pag. 9

turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni interessati dalla crisi sismica, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attività si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura dei canoni di locazione stipulati per lo svolgimento dell'attività produttiva. Tale contributo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1, fino al completo ripristino degli edifici distrutti o danneggiati dalla crisi sismica e per una durata comunque non superiore a sei anni.