1. Al fine della ripresa delle attività produttive industriali, agricole, zootecniche e agroindustriali, commerciali, artigianali, turistiche, agrituristiche, professionali e di servizi, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni interessati dalla crisi sismica, che abbiano subìto gravi danni a beni mobili di loro proprietà, ivi comprese le scorte, è assegnato un contributo a fondo perduto a copertura fino al 70 per cento del valore dei danni subiti.
2. Per la ricostruzione e il ripristino degli immobili utilizzati per le attività produttive di cui al comma 1, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, si applica quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5.
3. I danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi e, per i danni fino a 5.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Le regioni stabiliscono, di intesa con i comuni interessati dagli eventi sismici, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano finanziario degli interventi, nonché le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi a fondo perduto finalizzate alla ripresa dell'attività produttiva delle aziende.
5. Le regioni, di intesa con i comuni, possono prevedere, tra gli interventi per il sostegno dell'economia dell'area interessata dalla crisi sismica, appositi contratti di programma intersettoriali, nei quali sono previsti ulteriori strumenti idonei alla continuità produttiva e al rilancio delle attività commerciali, artigianali, turistiche e dei servizi.
6. Allo scopo di favorire la continuità produttiva delle attività commerciali, artigianali,